Emergenza COVID-19: Qui tutte le informazioni utili

Data pubblicazione: 01/06/2021

COSA PREVEDE IL DECRETO "CURA ITALIA"

Il decreto “Cura Italia” prevede misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’emergenza sanitaria “Coronavirus” (COVID-19).

Chi può beneficiare delle misure a sostegno

Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca, le micro-imprese e le piccole-medie imprese italiane che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Come richiedere il beneficio

  • Richiesta scritta alla banca;
  • Copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’Impresa
  • Dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate i sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

Dove indirizzare la richiesta

Occorre inoltrare la richiesta tramite uno dei seguenti canali:
  • compilando il form Chiedi a un esperto selezionando "Decreto Cura Italia (Covid 19)" come tipologia di richiesta

Cosa può fare la banca

Le disposizioni governative prevedono l’accodamento delle rate con scadenza anteriore al 30/09/2020 e consentono la sospensione dal pagamento delle stesse fino alla suddetta data.
Si precisa - qualora abbia aderito all'iniziativa commerciale “Valore Futuro Garantito” disciplinata nelle appendici al contratto di finanziamento da Lei sottoscritto per l’acquisto/ la locazione finanziaria (leasing) di un veicolo/motoveicolo – che, per effetto della sospensione del pagamento di più di tre rate/ canoni di leasing richiesta, il valore futuro garantito/ valore di riscatto del veicolo/motoveicolo potrebbe subire – quale conseguenza della citata dilazione del pagamento delle rate/ canoni di leasing - un deprezzamento rispetto all'importo indicato rispettivamente nell'appendice contrattuale “Integrazione Contratto di Finanziamento Mod. A” e “Integrazione Contratto di Locazione Finanziaria di veicolo”.
Pertanto, in caso di esercizio della scelta di rivendere il veicolo/motoveicolo al Concessionario ovvero, a fronte di accordo con il Concessionario, di riconsegnare il veicolo/motoveicolo per l’acquisto di uno nuovo, potrebbe essere chiamato dal Concessionario, all'atto della riconsegna del veicolo ed ai fini dell’accettazione dello stesso da parte di quest’ultimo, a corrispondere direttamente al Concessionario medesimo una somma pari all'eventuale deprezzamento del bene riveniente dalla consegna posticipata dello stesso rispetto alla scadenza originaria.
Analogamente, nel caso abbia sottoscritto un contratto di leasing, ove non intendesse avvalersi dell’opzione di riscatto del veicolo, potrebbe essere chiamato dal Concessionario, all'atto della riconsegna del veicolo ed ai fini dell’accettazione dello stesso da parte di quest’ultimo, a corrispondere direttamente al Concessionario medesimo una somma pari all'eventuale deprezzamento del bene riveniente dalla consegna posticipata dello stesso rispetto alla scadenza originaria.
Restano ferme le ulteriori previsioni contrattuali.

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2021

(Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato le misure per l’accesso al credito delle Micro Imprese e PMI.

La Legge di Bilancio, in linea di continuità con le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Agosto (D.L n. 104/2020), ha emanato una serie di disposizioni volte al sostegno e al rilancio dell’economia.

In particolare, all’interno della Sezione I “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” comma 248 e ss., viene prorogato il termine del 31 gennaio 2021 per la richiesta di moratoria, da parte delle Micro imprese e PMI, al nuovo termine del 30 giugno 2021.

La proroga si ritiene valida per tutte le imprese già ammesse, in virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia e prorogate dal Decreto Agosto, alle misure di sostegno.

In tal caso, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, che dovrà pervenire al soggetto finanziatore entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2021.

Al contempo, possono accedere alla proroga della Legge di Bilancio 2021, alle medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia, sia le imprese che finora non avevano richiesto questa agevolazione o che non erano ancora state ammesse alle misure di sostegno sia le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993), identificate dal codice ATECO K 66.21.00, effettuando la richiesta entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021.

Si ricorda che, per il periodo di sospensione delle rate o dei canoni leasing con scadenza futura, matureranno interessi sul capitale residuo alle condizioni concordate contrattualmente.



PROROGA MORATORIA PRESTITI MICRO IMPRESE E PMI 2021
Micro Imprese e PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rientrare nella proroga
SCADENZE DA RISPETTARE
Nessuna scadenza, prolungamento automatico salvo espressa rinuncia
PROROGA MORATORIA PRESTITI MICRO IMPRESE E PMI 2021
Micro Imprese e PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rinunciare alla proroga
SCADENZE DA RISPETTARE
31 Gennaio 2021
PROROGA MORATORIA PRESTITI MICRO IMPRESE E PMI 2021
Micro Imprese e PMI non ancora ammesse ai benefici e intenzionate a richiedere la moratoria, incluse le Società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e società con codice ATECO K 66.21.00
SCADENZE DA RISPETTARE
31 Gennaio 2021

DECRETO-LEGGE SOSTEGNI BIS

Il Decreto Sostegni bis ((D.L. n. 73/2021, art. 16), in vigore dal 25 maggio 2021, ha ulteriormente prorogato, con specifiche modalità, il termine delle misure di sostegno alle Micro, Piccole e Medie Imprese, già esteso dalla Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) in continuità con le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Agosto (D.L n. 104/2020).Nello specifico, per le imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni sono già ammesse a beneficiare delle precedenti misure di moratoria straordinaria di cui al Decreto Cura Italia (articolo 56, comma 2), è prevista, previa apposita domanda che l’impresa interessata deve presentare entro il 15 giugno 2021 al finanziatore (Banca), la proroga del termine delle predette misure fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.A seguito della domanda, la Banca provvederà a fornire un riscontro entro 10 giorni lavorativi.Con riferimento alle forme tecniche ove applicabile la sospensione della sola quota capitale, le imprese che presenteranno entro il 15 giugno la richiesta di avvalersi dell’ulteriore sospensione, a partire dal 1° luglio dovranno riprendere i pagamenti dei soli interessi maturati. Nello specifico, fino al 31 Dicembre 2021, matureranno interessi sul capitale residuo alle condizioni concordate contrattualmente. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote ed addebitato nel corso della sospensione. La sospensione dal pagamento delle rate non comporterà oneri maggiori a carico dell’impresa. Il rimborso della quota capitale delle rate riprenderà dopo la data del 31 dicembre 2021.In aggiunta, ricordiamo che:
  • gli interessi di dilazione sono calcolati sull’intera quota capitale sospesa al momento della richiesta di moratoria;
  • gli interessi di dilazione sono calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) previsto dal contratto;
In caso di mancato invio della richiesta di proroga entro il 15 giugno 2021, la Banca provvederà a riattivare i pagamenti di rate, canoni, interessi e servizi così come previsti dal piano di ammortamento del contratto a partire dal 1° luglio 2021.Si richiamano le previsioni contrattuali, le comunicazioni già fornite in materia e la normativa applicabile. Per maggiori dettagli: https://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo