Rapporti dormienti
Ai sensi del D.PR. 22 giugno 2007, n. 116, sono considerati “dormienti” i rapporti contrattuali riguardanti, tra gli altri, i depositi di somme di denaro con obbligo di rimborso, effettuati presso le banche/ gli intermediari finanziari in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o da delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.
Non rilevano le operazioni effettuate dalla banca nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad esempio l’accredito degli interessi nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dalla banca a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente.
Nel momento in cui un rapporto diventa dormiente, la banca invia al titolare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati – che contiene l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative a ciascun rapporto verranno devolute al Fondo di cui all'art.1, comma 343, legge n. 266/2005, istituito dallo Stato al fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Entro tale termine, il titolare del rapporto o un terzo da questo delegato deve effettuare un'operazione o una movimentazione sul conto o manifestare per iscritto la propria intenzione di continuare a mantenere in essere il rapporto. L’eventuale movimentazione del conto o il riscontro ricevuto dal cliente interrompono e fanno decorrere ex novo il termine decennale.
Decorso inutilmente tale termine, il deposito sarà estinto e le somme in esso depositate saranno devolute al Fondo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, la banca trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Consap l’elenco dei rapporti “dormienti” ai sensi del DPR n. 116/2006 per i quali si sono verificate le condizioni per l’estinzione.